Home / Condizioni generali di acquisto

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. GENERALITÀ

1.1. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell’ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell’ordine, nonché dai capitolati generici e specifici riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Non sono pertanto ritenute valide eventuali condizioni di vendita in uso presso il Fornitore contrastanti con esse. Deroghe e condizioni aggiuntive sono valide solo se concordate per iscritto.

1.2. Il Fornitore è tenuto a formalizzare la propria accettazione con la restituzione del duplicato dell’ordine debitamente sottoscritto. Qualora la Committente non riceva la copia del duplicato stesso, l’esecuzione della fornitura si intende in ogni caso come accettazione delle condizioni generali e particolari di cui al punto 1.1.

1.3. Con l’assunzione dell’ordine il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia civile, fiscale, amministrativa, valutaria, doganale, previdenziale, ecc. e, di conseguenza, la Committente non può in alcun modo essere chiamata a rispondere delle eventuali irregolarità del Fornitore stesso.

1.4. Nel caso in cui intervengano gravi ed evidenti circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l’assolvimento degli impegni assunti, nonché in caso di fallimento, concordato, amministrazione straordinaria o ammissione a qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore, o in caso di liquidazione o cessione dell’azienda, la Committente ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

1.5. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non può in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.

1.6. Per ogni controversia tra le parti inerente o conseguente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino. La legge applicabile è sempre quella italiana.

2. GARANZIA

Ogni fornitura si intende fatta con la garanzia del Fornitore che la merce fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, anche non apparenti; le denunzie di ogni vizio o difetto possono essere fatte dalla Committente, in deroga al disposto di cui agli artt. 1495 e 1667, in qualsiasi momento. Trova inoltre applicazione quanto stabilito al successivo punto 8.

3. INADEMPIENZE

In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle presenti condizioni generali di fornitura, la Committente si riserva il diritto di trattenere la somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, a parziale copertura del risarcimento del danno.

4. PUBBLICITÀ – INFORMAZIONI TECNICHE

4.1. Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la Committente e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l’esecuzione dell’ordine.

4.2. Le Informazioni Tecniche (come tali devono intendersi, oltre a quelle sopra indicate, ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché modelli, prototipi, campioni e attrezzature che la Committente mette a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dei suoi ordini) restano di esclusiva proprietà della Committente e possono essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione degli ordini stessi.

Il Fornitore è tenuto a conservarle con la massima cura ed a restituirle alla cessazione della causa di affidamento o su semplice richiesta, nonché a far rispettare ad eventuali terzi gli obblighi previsti dal presente punto 4.

5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il Fornitore garantisce la libertà di uso e di commercio del materiale fornito, sia in Italia che all’estero, assumendosi di conseguenza ogni responsabilità nei confronti di titolari di brevetti o di altre privative industriali e tenendo manlevata e indenne la Committente da ogni azione di terzi.

6. ATTREZZATURE SPECIFICHE – MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE

6.1. Le Attrezzature Specifiche (modelli, stampi, calibri, attrezzature di controllo, nonché quelle in tal modo definite dalla Committente, ecc.) messe a disposizione del Fornitore dalla Committente per l’espletamento dell’ordine ad esso conferito s’intendono cedute a titolo di comodato (prestito d’uso) ai sensi dell’art. 1803 e segg. del Codice Civile. In relazione alle predette Attrezzature Specifiche il Fornitore è tenuto inoltre a:

a) registrarle e contrassegnarle in modo che risulti in maniera inequivocabile la provenienza;

b) prendere tutte le misure necessarie per la loro buona conservazione e provvedere altresì, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;

c) provvedere, a sue spese, all’adeguata assicurazione contro rischi derivanti da incendio, furto, manomissioni, vandalismo, disastri, nonché contro gli altri rischi di perdita o danneggiamento. In ogni caso il Fornitore deve rispondere della perdita o del deterioramento subiti da dette Attrezzature, eventualmente integrando il risarcimento dell’assicurazione;

d) segnalare tempestivamente alla Committente le eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria, che devono essere concordati e autorizzati dalla stessa con ordinazione scritta. Nell’ipotesi in cui la necessità derivi da caso fortuito o forza maggiore, dolo, colpa anche lieve, negligenze e da altre cause imputabili al Fornitore, ogni spesa resta a carico di quest’ultimo;

e) consentire agli incaricati della Committente di controllare, durante il normale orario di lavoro, lo stato di conservazione e di utilizzazione ed il rispetto della presente disciplina.

6.2. Gli obblighi di cui al punto 6.1. si intendono applicabili, con i necessari adattamenti in funzione della loro diversa natura rispetto all’Attrezzatura Specifica, anche ai materiali (semilavorati, materie prime) che la Committente mette a disposizione del Fornitore in conto lavorazione per l’esecuzione dell’ordine.

7. QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ DELLE FORNITURE

7.1. I prodotti forniti devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche (disegni, specifiche, norme, tabelle, capitolati tecnici, eventuali campioni messi a disposizione del Fornitore dalla Committente) e ai requisiti cogenti in vigore.

7.2. Il Fornitore si obbliga altresì ad allegare alla fornitura oggetto dell’ordine la documentazione di controllo richiesta sull’ordine stesso, tra cui “certificato di qualità e/o dichiarazione di conformità”, “scheda di sicurezza”, “indicazione del lotto di appartenenza”, o sulle specifiche tecniche ricevute dalla Committente.

8. ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

8.1. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 2, la semplice consegna delle merci non può essere considerata come accettazione delle stesse se non dopo l’accertamento e l’esito positivo del controllo, da parte degli Enti competenti della Committente, della conformità qualitativa e quantitativa dei lotti forniti.

8.2. In presenza di materiali difettosi o non conformi, la Committente può alternativamente:

a) ottenere l’immediata sostituzione a spese del Fornitore;

b) rifiutare la fornitura senza richiedere la sostituzione, ritenendo pertanto annullato l’ordine, con diritto all’immediato rimborso delle somme già pagate.

8.3. I materiali risultati non conformi o consegnati in quantità superiore rispetto all’ordinato, la cui parte eccedente non risulti di interesse della Committente, vengono posti a disposizione del Fornitore mediante preavviso scritto. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data del preavviso, i materiali vengono ritornati a spese e rischio del Fornitore stesso.

9. CONSEGNE

9.1. La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione ed il trasporto dei materiali ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni della Committente.

9.2. La consegna dei materiali ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore alla Committente, ha luogo all’atto della consegna della merce presso i Magazzini e/o gli Stabilimenti di destinazione indicati nell’ordine, qualora il trasporto avvenga a cura del Fornitore.

9.3. I termini di consegna convenuti con il Fornitore vengono precisati nelle singole ordinazioni e si intendono tassativi.

9.4. Nel caso in cui il Fornitore anticipi di sua iniziativa le consegne prescritte, fermo restando che, in ogni caso, la consegna del materiale va concordata e autorizzata dalla Committente, resta convenuto che i relativi pagamenti vengono effettuati considerando come data di inizio dei termini di pagamento quella prevista per la consegna e precisata nell’ordine o nel Programma consegne.

9.5. Nel caso in cui la puntuale esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati per la durata dell’evento di forza maggiore, a condizione che il Fornitore informi tempestivamente per iscritto la Committente dell’insorgere della circostanza e prenda tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo incompatibile con le esigenze produttive della Committente, quest’ultima ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte l’ordine mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

9.6. In caso di ritardi non dovuti a circostanze di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di DEPURECO SRL, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, la Committente ha, a sua volta, la possibilità di avvalersi di una delle seguenti facoltà:

a) pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, applicando una penalità convenzionale dell’1% per ogni settimana di ritardo sul valore della merce non consegnata, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

b) approvvigionarsi presso terzi, in tutto o in parte, dei materiali ordinati, dandone comunicazione al Fornitore, con addebito allo stesso degli eventuali maggiori costi;

c) risolvere con effetto immediato l’ordine, dandone comunicazione al Fornitore, secondo quanto disposto dall’art. 1456 Cod. Civ.

9.7. Nel caso in cui la Committente emetta un nuovo ordine per il medesimo materiale prima della consegna del materiale relativo all’ordine precedente, si intende che gli ordini debbano essere evasi in ordine cronologico, completando dapprima la consegna relativa all’ordine antecedente e, successivamente, quella relativa all’ordine seguente.

10. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI, FATTURE E PAGAMENTI

10.1. Il Fornitore è tenuto alla compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci e delle fatture secondo la normativa fiscale e civilistica in vigore e nel numero di copie richiesto dalla Committente.

10.2. Documento di accompagnamento della merce

10.2.1. Oltre a quanto indicato al punto 10.1, il documento di accompagnamento deve riportare:

a) nome e codice anagrafico del Fornitore;

b) nome ed indirizzo fiscale della Committente;

c) luogo di destinazione, se diverso da quello indicato al punto b);

d) numero e data dell’ordine;

e) descrizione del prodotto come riportato nell’ordine;

f) unità di misura e quantità di ciascun lotto spedito, numero dei colli costituenti il lotto ed ogni altra indicazione richiesta dall’ordine.

Ogni documentazione che deve essere fornita costituisce, ad ogni effetto, parte integrante della fornitura oggetto dell’ordine. Il mancato invio della documentazione potrà rappresentare valido motivo per rifiutare il materiale inviato o i lavori oggetto del servizio eseguito. Qualora il materiale venga comunque accettato e utilizzato dall’Acquirente, i termini di pagamento della relativa fattura decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione ancora mancante.

10.3. Fatture

10.3.1. Le fatture vanno intestate ed inviate in originale alla sede amministrativa della Committente e devono contemplare prodotti facenti parte di un solo ordine.

10.3.2. Devono inoltre riportare:

a) codice anagrafico del Fornitore;

b) numero e data dell’ordine;

c) numero e data del documento di accompagnamento delle merci;

d) unità di misura, quantità e descrizione dei prodotti venduti così come riportato nel documento di accompagnamento merci.

10.4. Pagamenti

10.4.1. I pagamenti vengono eseguiti secondo le modalità riportate nell’ordine.

10.4.2. Non si accettano tratte e/o ricevute bancarie se non espressamente autorizzate per iscritto.

10.4.3. Qualora la consegna delle merci avvenga nel mese successivo alla data della fattura, i termini di pagamento decorrono dalla data del ricevimento merci.

10.4.5. Nel caso in cui, su uno o più lotti di fornitura, rilevata la non conformità dei materiali, la Committente proceda come stabilito al punto 8.2. a), ha la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al valore dei lotti interessati sino a quando il Fornitore provveda alla sostituzione.

11. PREZZI

I prezzi indicati negli ordini sono fissi e invariabili.

Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso sdoganato” (DDP INCOTERMS 2010) ed includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità del prodotto secondo gli accordi presi con la Committente. L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da DEPURECO SRL o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

12. RESTITUZIONI

Nell’ipotesi di una risoluzione di cui ai punti 1.4., 9.5. e 9.6.c), nonché di interruzione del rapporto per qualsivoglia motivo, il Fornitore è tenuto all’immediata restituzione alla Committente delle Informazioni Tecniche, delle Attrezzature Specifiche, dei materiali in conto lavorazione (semilavorati e materie prime) e dei prototipi.

13. RESPONSABILITÀ SOCIALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull’uomo e sull’ambiente.

A tale riguardo, il Fornitore attuerà i provvedimenti e le azioni necessarie per ridurre costantemente l’impatto ambientale dei propri processi e delle proprie lavorazioni. È preferibile un modello organizzativo basato sui principi della norma ISO 14001, proporzionalmente alle proprie possibilità.

Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell’iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all’abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all’eliminazione di criteri discriminanti nell’assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

14. ACCESSO ALL’IMPIANTO, ISPEZIONE DEL MATERIALE, CONTROLLO SUI SERVIZI

14.1. Al fine di consentire all’Acquirente di ispezionare la qualità del materiale oggetto dell’ordine e di controllare e testare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’ordine, previa notifica al Fornitore di tale volontà, il Fornitore dovrà consentire all’Acquirente e ai suoi rappresentanti, e dovrà ottenere un analogo diritto da parte di eventuali subfornitori autorizzati, il ragionevole accesso a:

a) tutti i luoghi dove il materiale viene prodotto o è in deposito; e

b) tutti i luoghi dove i servizi vengono eseguiti.

14.2. Se deve essere eseguita un’ispezione o un controllo presso gli stabilimenti del Fornitore o dei suoi subfornitori, il Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo per l’Acquirente, dovrà mettere a disposizione adeguate strutture e fornire assistenza al fine di garantire agli ispettori, durante l’esercizio dei loro doveri, sicurezza e comodità.

Il Fornitore permetterà al rappresentante o al cliente dell’Acquirente di accedere ai locali adibiti all’esecuzione dell’ordine di acquisto e a tutta la documentazione pertinente afferente a quanto richiesto nell’ordine di acquisto, al fine di verificare lo stato ed il progresso della produzione e di assistere ad ogni ispezione e controllo. Tale accesso non solleverà il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

15.1. Senza il previo consenso scritto dell’Acquirente, il Fornitore non potrà cedere o trasferire (incluso il cambiamento di proprietà o di controllo) né subappaltare a terzi l’ordine di acquisto o alcun interesse, diritto e obbligazione derivante o collegato al suddetto ordine. Qualsiasi tipo di cessione dell’ordine di acquisto effettuata dal Fornitore in violazione della menzionata condizione sarà nulla e determinerà la risoluzione dell’ordine stesso.

In tale ipotesi, l’Acquirente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti al Fornitore e richiedere il risarcimento dei danni.

15.2. Nel caso in cui l’Acquirente autorizzi il Fornitore alla cessione o al subappalto, il cessionario o subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi termini e le stesse condizioni dell’ordine di acquisto. In questo caso, il Fornitore dovrà ottenere a favore dell’Acquirente, salvo diversamente stabilito per iscritto, un impegno scritto da parte del cessionario o subappaltatore nei confronti del Fornitore ad agire in modo conforme alle politiche di integrità dell’Acquirente ed a permettere, di volta in volta, ispezioni o verifiche da parte dell’Acquirente o di terze parti designate dall’Acquirente stesso.

Il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti dell’Acquirente per la corretta esecuzione del lavoro e solidalmente responsabile con il cessionario del contratto o il subappaltatore in relazione a tutti gli eventuali danni provocati.

Si approvano esplicitamente, presa visione, per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 2., 5., 6.1.d., 6.2., 9.2. e 9.5.

 

Il presente documento è identificato nel manuale qualità con il codice 84PG01-5